Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale
Aggiornamento n. 3 del 14.4.2012
41a Edizione - gennaio 2012 - ISBN 978-88-8482-436-3 - ISSN 1973-6312
ATTENZIONE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE GLI AGGIORNAMENTI 1 E 2
1. Con la legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del DL 9.2.2012 n. 5 sono definitive le seguenti disposizioni:
• Fermo restando il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi, per quelli non festivi la disposizione va adottata in ragione degli effetti economici del divieto e di particolari situazioni di traffico: sono possibili pertanto delle modifiche al calendario di cui al DM 15.12.2011 riportato all’art. 6 nota 10 del Prontuario pag. 53.
• Il limite di età per gli istruttori che accompagnano allievi conducenti durante le esercitazioni di guida è fissato sempre a 65 anni, anche quando il veicolo non è munito di doppi comandi (prima era 60): va corretta in tal senso la nota 7 dell’art. 122 a pag. 422 del Prontuario.
• al compimento degli 80 anni la patente (o il CIGC) deve essere rinnovata ogni 2 anni, ma senza più ricorrere alla CML: vanno perciò soppresse la nota [8] di pag. 383 e la nota 14 di pag. 440 del Pron¬tuario;
• La revisione dei cronotachigrafi non è più annuale ma deve avvenire ogni 2 anni e l’attestazione dell’avvenuto controllo deve essere esibita in occasione della revisione del veicolo di cui all’art. 80 CDS: a pag. 719, 2° rigo, del Prontuario le parole “(art. 10, legge n. 132/1987)” vanno sostituite con “(art. 11 c. 9 DL n. 5/2012 convertito nella legge n. 35/2012)”.
• Il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico è effettuato esclusivamente al momento della revisione periodica obbligatoria del mezzo.
• Non è considerata trasporto di rifiuti la loro movimentazione tra fondi di una stessa azienda agricola, finalizzata unicamente al raggiungimento di deposito temporaneo, anche se effettuata percorrendo la pubblica via, purché la distanza non superi 10 km.
2. Con la modifica dell’art. 173 CDS introdotta dalla legge 13.2.2012 n. 11 non sono più esentati dall’uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi (autisti di bus, taxi, ecc.): pertanto alla nota 4 di pag. 644 del Prontuario deve essere cancellata la seconda parte.
3. La legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del DL 24.1.2012 n. 1 ha modificato l’art. 167 CDS prevedendo un diverso criterio di calcolo del sovraccarico per alcune categorie di veicoli e precisamente per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità. In particolare:
• Per i veicoli delle suddette categorie l’eccedenza, ai fini sanzionatori del comma 2, si calcola sulla massa indicata nella carta di circolazione maggiorata del valore minore tra il 15% e il [5% + una ton¬nellata].
• Ai fini sanzionatori del comma 3, l’eccedenza di carico da considerare è quella che supera la massa indicata nella carta di circolazione maggiorata del 15 % (anziché del 5%).
• Nel caso di complessi veicolari la cui motrice rientri in una delle indicate categorie si utilizzerà per quest’ultima il nuovo criterio mentre per il rimorchio si procederà come di consueto.
• Inoltre, per i suddetti veicoli l’eccedenza, rispetto alla massa indicata nella carta di circolazione, che blocca la prosecuzione del viaggio non è più il 10 % ma è il valore minore tra il 20% e il [10 % + una
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